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Prestazioni lavoratori

Prestazioni fondo assistenza malattia ed infortunio lavoratori agricoli e florovivaisti di Vicenza (FAIMI)

Malattia O.T.I. – O.T.D.

  • 50% della Retribuzione Media Giornaliera
  • 66,66% della Retribuzione Media Giornaliera

Max. giornate di copertura Inps e fondo 180gg.

Primi 3gg di carenza no a carico INPS.

  • Dal 4° al 20° giorno
  • Dal 21° al 180°giorno

Max. giornate di copertura Inps e fondo 180gg.

Primi 3gg di carenza no a carico INPS.

  • 40% per le giornate indennizzate INPS
  • 33,34% per le giornate indennizzate INPS

Max. giornate di copertura Inps e fondo 180gg.

Primi 3gg di carenza no a carico INPS.

  • Dal 4° al 20° giorno
  • Dal 21° al 180°giorno

Max. giornate di copertura Inps e fondo 180gg.

Primi 3gg di carenza no a carico INPS.

  • Integrazione Fondo del 50% per i primi 3gg. in caso di RICOVERO OSPEDALIERO
  • Integrazione Fondo del 30% per i primi 3gg. nel caso in cui i giorni indennizzati dall’INPS superano 1 gg (quindi dal 4 g. in poi)
  • Il pagamento viene effettuato dal datore di lavoro in busta paga e dal F.do separatamente

PRESENTAZIONE DOMANDE INTEGRAZIONE MALATTIA/INFORTUNIO

Le domande vanno presentate tassativamente entro 12 MESI dalla liquidazione dell’evento da parte degli Enti Previdenziali o dal Datore di Lavoro, con tutti gli allegati richiesti.

Infortunio O.T.I. – O.T.D.

  • 60% della Retribuzione Media Giornaliera
  • 75% della Retribuzione Media Giornaliera

Il pagamento viene effettuato dall’ Inail e dal Fondo separatamente.

  • Dal 4° al 90° giorno
  • Dal 91° giorno alla guarigione

Il pagamento viene effettuato dall’ Inail e dal Fondo separatamente.

  • 40% per le giornate indennizzate INAIL
  • 25% per le giornate indennizzate INAIL

Il pagamento viene effettuato dall’ Inail e dal Fondo separatamente.

  • Dal 4° al 90° giorno (87 gg.)
  • Dal 91° al 180° giorno (93 gg.)

Il pagamento viene effettuato dall’ Inail e dal Fondo separatamente.

Apprendisti

Malattia

Stesso trattamento economico di integrazione previsto per gli OTI.

Infortunio

  • 40% dove INAIL liquida il 60%
  • 25% dove INAIL liquida il 75%

Maternità

Maternità obbligatoria e Congedo parentale

ll Fondo erogherà in via forfetaria, alle lavoratrici madri un “Contributo una tantum per maternità” pari a € 1.000,00 per eventi da 1/01/2019.

Patologie gravi

– 50% della retribuzione media giornaliera per i successivi 120 giorni oltre ai 180 giorni già previsti dalla normativa INPS e liquidati in modo ordinario dall’Ente.

Contributo scolastico operai agricoli

Destinatari

Lavoratori/lavoratrici agricoli (O.T.I./O.T.D) contribuenti E.B.A.VI.

Tipologia del contributo

Assegno scolastico per l’iscrizione al 1°/2°/3° anno Scuola Media Inferiore – 1° anno Scuola Superiore – 1°anno Università

Misura del contributo

€ 265,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge)

Documentazione da allegare alla domanda

  • Dichiarazione di iscrizione e di frequenza alla Scuola
  • Copia busta paga
  • Documento Identità in corso di validità

Condizioni per richiedere il contributo

  • Per gli O.T.D almeno 102 giornate di lavoro svolte nell’anno scolastico di competenza alla data di presentazione della domanda;
  • Azienda in regola con i versamenti all’Ente;
  • Presentazione domanda dal 1 settembre al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento

Contributo per spese igiene dentale – Operai agricoli

Dal 2022 è previsto un Rimborso per spese di igiene dentale pari ad una prestazione all’anno per un importo massimo di € 70,00 a dipendente.

Condizioni per richiede il contributo

  • Per gli O.T.D: almeno 51 giornate di lavoro svolte nell’anno di competenza alla data di presentazione della domanda;
  • Azienda in regola con i versamenti all’Ente.

Contributo per spesa specialistica oculistica e/o lenti – Operai agricoli

Dal 2025 è previsto un Rimborso per spesa specialistica oculistica e/o lenti per un importo massimo di € 150,00 all’anno.

Condizioni per richiede il contributo

  • Essere lavoratore agricolo contribuente dell’EBAVI con almeno 102 giornate di lavoro dipendente nell’anno in corso o precedente;
  • Di essere in costanza di rapporto al momento della visita o della spesa;
  • Di non aver percepito o richiesto rimborso ad altri Enti o Fondi Assicurativi;
  • Le richieste devono essere inviate entro il 31 Gennaio dell’anno successivo.


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